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L’autenticità di un’opera è certificata dall’autore mediante il rilascio di una dichiarazione di autenticità fotografica in forma cartacea consegnata a mano al cliente o affissa sull’opera medesima (nel caso di un quadro sul suo retro). Questa dichiarazione è regolamentata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004).

 

Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica … ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare … una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.